Qualche tempo fa, il segretariato della FSL ha chiesto all’organizzazione sanitaria SWICA se era prevista la copertura assicurativa per prestazioni ostetriche postnatali per le coppie dello stesso sesso seguite da una levatrice indipendente. Adesso SWICA compie in questo campo un primo passo importante nella giusta direzione ed è la prima cassa malati in Svizzera ad assumersi – a determinate condizioni – questi costi. Grazie di cuore!
Comunicato da parte dell’organizzazione sanitaria SWICA:
Se due genitori adottano un neonato non hanno diritto alle prestazioni per l’assistenza post parto previste dalla AOMS. Sono soprattutto le coppie di uomini a essere colpite da questa lacuna normativa. SWICA rimborsa ora queste prestazioni attraverso l’assicurazione complementare.
Con l’entrata in vigore il 1° luglio 2022 del « Matrimonio per tutti », le coppie dello stesso sesso possono adottare un figlio insieme anche in Svizzera.* Ciò evidenzia chiaramente una lacuna legale che riguarda le prestazioni post parto a favore dei genitori adottivi. Infatti, poiché la legge fa espressamente riferimento a « maternità » e non a « genitorialità », ai genitori adottivi che non sono i genitori biologici del bambino non vengono riconosciute le prestazioni per l’assistenza postnatale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questo colpisce soprattutto le coppie di uomini.
SWICA copre le prestazioni post parto con l’assicurazione complementare.
SWICA è la prima assicurazione malattie a riconoscere questo vuoto normativo. Essa infatti ritiene che anche le coppie dello stesso sesso debbano poter beneficiare delle prestazioni di maternità.
Anche quando due genitori dello stesso sesso adottano un bambino sorgono domande sulla cura e l’alimentazione del bambino. Durante le prime settimane, i loro figli non dovrebbero essere svantaggiati rispetto ai bambini che crescono con la loro madre biologica.
Perciò SWICA copre i costi per le seguenti prestazioni ostetriche attraverso l’assicurazione complementare COMPLETA TOP (senza partecipazione ai costi), a condizione che il bambino e un genitore siano assicurati presso SWICA:
- Visita nel puerperio (C10/C20)
- Indennità di trasferta della levatrice (D10/D12/D16)
- Materiali di consumo per visita nel puerperio (C30/C32/C34/C70)
- Consulenza per l’allattamento (C60)
Attualmente l’assicurazione malattia di base non copre questi costi.
Affinché le prestazioni possano essere comunque rimborsate, la levatrice responsabile deve presentare la relativa richiesta a SWICA (per iscritto o per telefono). SWICA copre i costi nell’ambito di una soluzione provvisoria attraverso l’assicurazione complementare fino a quando la questione non sarà chiarita e uniformata a livello nazionale.
*Poiché la Svizzera riconosce – a determinate condizioni – l’omogenitorialità nelle coppie che hanno adottato un bambino all’estero, in Svizzera ci sono già alcuni bambini che hanno anche legalmente due mamme o due papà.
Complimenti! Il segretariato e il Comitato centrale della FSL continueranno a battersi per le necessarie modifiche della legge.