
Per il rilascio della AEP, le autorità cantonali competenti sono tenute a rispettare le disposizioni della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) e della legge federale sul mercato interno (LMI). La legge federale sul mercato interno si applica se la levatrice ha già una prima autorizzazione rilasciata nel cantone di provenienza.
Se viene richiesta un’ulteriore autorizzazione in un altro cantone, questa deve essere rilasciata rapidamente e gratuitamente secondo le disposizioni per l’autorizzazione all’esercizio della professione. In linea di principio non è necessario presentare documenti aggiuntivi poiché questi sono già stati presentati nel cantone di provenienza (divieto di revisione). Il 27 maggio 2019, La Commissione della concorrenza (COMCO, https://www.weko.admin.ch/weko/it/home.html) ha pubblicato a questo proposito delle raccomandazioni disponibili in tedesco e in francese.
Non tutte le autorità cantonali competenti fanno riferimento ai requisiti stabili dalla legge sul mercato interno. Alcuni cantoni danno una differente interpretazione della legge rispetto alla COMCO. La Federazione svizzera delle levatrici sostiene i suoi membri in tali questioni e collabora con la COMCO. Negli scorsi anni, molti membri della FSL hanno potuto ottenere più facilmente un’ulteriore autorizzazione cantonale.
Di seguito abbiamo riunito alcuni principi fondamentali e delle domande rilevanti nell’ambito del rilascio di un’ulteriore AEP:
- Domanda: Posso lavorare in un altro cantone con una AEP del mio cantone di provenienza?
- Risposta: No, per esercitare l’attività di levatrice sotto la propria responsabilità professionale è necessaria un’autorizzazione del cantone in cui si esercita la professione (www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/16/de#art_12). Tuttavia, conformemente alla legge sul mercato interno e alla legge sulle professioni sanitarie (LPSan), i requisiti per l’autorizzazione in un altro cantone sono in principio considerati soddisfatti con il rilascio della prima AEP, (art. 2 cpv. 6 LMI, art. 12 cpv. 3 LPSan).
- Domanda: Quali altri documenti può richiedere un cantone per un’ulteriore AEP?
- Risposta: In linea di principio è sufficiente compilare i relativi formulari senza presentare ulteriori documenti. Di regola, il cantone in questione non può riesaminare i requisiti di ammissione professionali e personali già esaminati nel cantone di provenienza della levatrice (divieto di revisione, raccomandazione della COMCO: COMCO, Rz. 13 ff.). Pertanto, di norma, il cantone non può esigere la presentazione di documentazione di carattere personale o professionale, come un certificato sanitario o un estratto del casellario giudiziale, che oltretutto comporta dei costi. Esistono eccezioni relative alle diverse lingue ufficiali o quando vi sono indicazi concreti che, ad esempio, una levatrice non soddisfi più i requisiti esaminati nel cantone di provenienza.
Tuttavia un cantone può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, rivolgersi direttamente al cantone di provenienza, chiarire eventuali violazioni degli obblighi professionali o prendere in considerazione violazioni degli obblighi professionali segnalate in altri cantoni.
5. Domanda: Quali direttive devono seguire i cantoni per il rilascio di un’ulteriore AEP?
6. Risposta: Un’ulteriore AEP deve essere rilasciata in modo semplice, rapido e gratuito (art. 3 cpv. 4 LMI). Una procedura semplice significa che i cantoni non devono rendere inutilmente complicato il rilascio di un’ulteriore AEP. Una procedura rapida ha luogo se l’ulteriore autorizzazione viene concessa entro alcune settimane, ma non se ciò richiederebbe più di sei mesi. Il cantone che rilascia l’ulteriore autorizzazione non può addebitare alcun emolumento per il rilascio della AEP.
7. Domanda: I requisiti della legge sul mercato interno si applicano anche agli studi ostetrici
8. Risposta: Anche le persone giuridiche possono fare riferimento alla legge sul mercato interno. Se un ambulatorio ostetrico è dotato di personalità giuridica (ad es. come Sagl), i requisiti stabiliti dalla legge sul mercato interno si applicano anche per le attività in un altro cantone e per l’autorizzazione secondo l’art. 45a dell’ordinanza sull’assicurazione malattia (art. 45a OAMal).
9. Qual’é la situazione rispetto all’ammissione nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)?
10. Risposta: Dall’inizio del 2022, le autorità cantonali sono anche competenti per l’ammissione nell’AOMS. Sulla base della decisione delle autorità cantonali, la SASIS SA rilascia quindi un numero RCC/numero C. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’ammissione nell’AOMS è una procedura separata per la quale possono essere addebitati degli emolumenti. La riscossione deve fondarsi su un’adeguata base legale e rispettare il principio della copertura dei costi e quello di equivalenza.
11. Domanda: Che cosa fare se un cantone non si attiene alle direttive della legge sul mercato interno?
12. Risposta:
- Da parte della levatrice interessata: il segretariato della FSL ha caricato sull’Intranet della Federazione una proposta di testo per una lettera/e-mail da inviare all’autorità cantonale competente, disponibile alla parola chiave «Legge sul mercato interno». Si prega di mandare una copia anche alla FSL al seguente indirizzo di posta elettronica: info@sage-femme.ch / info@hebamme.ch
La Federazione raccomanda di opporsi alle richieste di documenti supplementari, spesso a pagamento, prima di dare seguito a queste richieste. - La COMCO può essere contattata direttamente o anche tramite la FSL: BGBM@comco.admin.ch. Se necessario, la COMCO chiederà al cantone di rispettare la LMI e, se la levatrice interessata è d’accordo, inviterà il cantone ad emettere una decisione. La COMCO può anche presentare ricorso contro la decisione ( 9 cpv. 2bis LMI
13. Domanda: Che cosa bisogna fare se a una levatrice viene addebitata un emolumento da parte del cantone che ha rilasciato un’ulteriore autorizzazione?
14. Risposta: Di regola, l’addebito di un emolumento viola il principio della gratuità di cui all’art. 3 cpv. 4 LMI. La fattura non dovrebbe essere pagata, ma può essere inviata alla FSL o alla COMCO (BGBM@comco.admin.ch). L’invio deve avvenire in tempi rapidi e prima della scadenza del termine di pagamento o di ricorso (solitamente 30 giorni).15. Domanda: Un cantone che ha emesso un’ulteriore AEP può esaminare l’attività di una levatrice e richiedere documenti aggiuntivi nell’ambito della sua vigilanza continua?
16. Risposta: Con la prima AEP del cantone di provenienza, i requisiti per l’autorizzazione sono generalmente considerati soddisfatti. Nell’ambito della vigilanza corrente, un cantone che ha emesso un’ulteriore AEP può, se necessario, verificare se i requisiti per l’autorizzazione sono ancora soddisfatti (Raccomandazione della Commissione della concorrenza [COMCO punto 66]). Tale esame deve rispettare il principio di proporzionalità. La richiesta di documenti che sono già stati presentati in altri cantoni nel corso degli ultimi anni sarebbe difficilmente ammissibile.