
Nell’ambito delle → misure di contenimento dei costi – pacchetto 2, pubblicato il 7.09.22 dal Consiglio federale all’attenzione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati per la discussione, è stata inserita un’integrazione importante per tutti i soggetti coinvolti: una precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità. La prevista revisione della LAMal offre la possibilità di adeguare la basi legali relative all’esenzione dalla partecipazione ai costi a partire dall’inizio della gravidanza stabilito da un medico mediante un’ecografia, e fino a otto settimane dopo il parto o dopo il termine della gravidanza. Finalmente!
La pratica dell’esenzione dai costi dalla 13ª settimana di gravidanza – prevalente dal 2014 – ha causato molte arrabbiature e talvolta fatture elevate alle future mamme. Anche se le intenzioni dell’adeguamento normativo di allora erano buone, gli assicuratori ne hanno dato un’interpretazione completamente diversa. Questo problema deve essere finalmente risolto (e si spera presto!). Già durante la consultazione sul pacchetto 2 delle misure di contenimento dei costi del 2020 la Federazione svizzera delle levatrici aveva evidenziato questa ingiustizia.
Di conseguenza, l’articolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal viene integrato con riferimenti alle prestazioni in caso di infermità congenite, infortuni e prestazioni per l’interruzione della gravidanza non penalmente punibile. In attuazione delle mozioni 19.3070 Kälin «Esenzione dalla partecipazione ai costi per le donne incinte durante l’intera gravidanza» e 19.3307 Addor «Presa a carico completa delle prestazioni in caso di gravidanza da parte dell’assicurazione malattie obbligatoria», la disposizione è inoltre modificata nel senso che l’esenzione dalla condivisione dei costi si applica a partire dall’inizio della gravidanza stabilito da un medico mediante ecografia.
Cosa significa esattamente?
Non appena queste disposizioni di legge entreranno in vigore, le donne incinte saranno esonerate da ogni partecipazione ai costi dal primo giorno di gravidanza (che deve essere confermato da ecografia medica) fino a 8 settimane dopo la fine della gravidanza (in caso di un aborto spontaneo) o il parto.
L’unico aspetto negativo: nonostante l’intervento della FSL presso l’ufficio legale dell’UFSP, non è stata accolta la richiesta che avrebbe permesso anche alla levatrice di stabilire l’inizio ufficiale della gravidanza.
La FSL spera ora in un rapido dibattito in entrambe le Camere in modo che queste precisazioni giuridiche, così importanti per tutti i soggetti coinvolti, possano entrare in vigore in tempi rapidi. Seguiranno ulteriori informazioni!