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Le levatrici dispongono di una nuova base LAMal per l’esercizio della professione in Svizzera!

Nel marzo 2023, su proposta dell’UFSP, la FSL ha contribuito ad avviare l’iter parlamentare sui temi iniziali “Fatturazione dei medicamenti soggetti a prescrizione” e “Ampliamento dell’elenco delle analisi per madre e bambino”, riuscendo – con il sostengo di un consulente politico, di un lobbista e di singoli politici – a integrare le proprie richieste nel processo, già in corso, di revisione della LAMal. Nella sessione primaverile del 2025 il Parlamento ha quindi approvato questo pacchetto di revisione della LAMal e con esso anche l’art. 29 LAMal, ora denominato “Maternità e prestazioni ostetriche”.

Abbiamo sempre fornito aggiornamenti al riguardo:

Competenza prescrittiva per levatrici – aggiornamento sull’iter parlamentare

Aktuelles zur Revision des Art. 29 KVG (Mutterschaft) / Actualités de la révision de l’art. 29 LAMal (maternité)

 

Quali sono le tappe successive?

Le basi sono state gettate, non rimane che adeguare le relative ordinanze (Opre, OAMal). Solo allora l’articolo 29 LAMal potrà entrare ufficialmente in vigore. Si tratta di un processo che potrebbe durare 2-3 anni (speriamo meno!). Nel processo di interpretazione e attuazione sono coinvolte non solo l’UFSP e la FSL, ma anche tutte le associazioni di pediatria e la Società svizzera di ginecologia e ostetricia. Discussioni molto accese saranno quindi inevitabili.

 

Cosa recita il futuro articolo 29 LAMal?

Ecco un riepilogo:

Art. 29 LAMal: Maternità e prestazioni ostetriche

Art. 29 cpv. 1

Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l’assicura – zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità.

Art. 29 cpv. 2 lett. a

a. gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico, comprese le analisi necessarie per la madre;

Art. 29 cpv. 2 lett. b

b. il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti, come pure l’assistenza del medico o della levatrice;

Art. 29 cpv. 2 lett. c

c. la necessaria consulenza per l’allattamento;

Art. 29 cpv. 2 lett. d

d. i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all’ospedale.

Art. 29 cpv. 2 lett. e

e. l’assistenza ambulatoriale durante il puerperio per le cure e il controllo dello stato di salute della madre e del figlio sano da parte di una levatrice;

Art. 29 cpv. 2 lett. f

f. nella misura in cui siano prescritti alla madre o al figlio sano:

1. le analisi prescritte dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dalla levatrice, come pure i relativi mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici,

2. i medicamenti prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dalla levatrice.

Art. 29 cpv. 3

3 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume inoltre, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, i costi delle seguenti prestazioni atte a diagnosticare o curare una malattia e i relativi postumi fornite alla madre o al figlio durante la gravidanza e il parto e fino al momento, successivo al parto o alla fine della gravidanza, stabilito dal Consiglio federale:

Art. 29 cpv. 3 lett. a a. gli esami, le terapie e le prestazioni di cura ambulatoriali o in una casa per partorienti eseguiti, con o senza prescrizione medica, dalla levatrice o da essa prescritti;
Art. 29 cpv. 3 lett. b

b. i medicamenti applicati dalla levatrice, con o senza prescrizione medica, come pure le analisi e i mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici da essa prescritti.

 

(vedi art. 33 cpv. 2, art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 e art. 64 cpv. 7 lett. a)

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